Codice di procedura civile

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Libro primo
Art. 3 bis - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 178
Libro secondo
Art. 281 nonies - Connessione
Libro terzo
Libro quarto
Codice di procedura civile
Libro primo
Titolo VI
Capo III

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Art. 157

Rilevabilità e sanatoria della nullità

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

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