Codice di giustizia contabile

Art. 1 - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
Art. 2 - Entrata in vigore
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte e
Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti
Art. 2 - Distribuzione degli incarichi
Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Art. 4 - Registri di segreteria
Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli
Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Art. 9 - Calendario del processo
Art. 10 - Rinvio della discussione
Art. 11 - Produzione dei documenti
Art. 12 - Istanza di esibizione
Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione
Art. 15 - Divieto di private informazioni
Art. 16 - Produzione delle memorie
Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 25 bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente
Art. 2 - Disposizioni particolari
Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
Art. 4 - Abrogazioni
Codice di giustizia contabile
Parte I
Titolo I
Capo II

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Art. 9

Sezioni giurisdizionali regionali

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio .

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

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