Codice della strada

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Art. 126 bis - Norma violata
Codice della strada
Titolo VII
Capo II
Disposizioni transitorie

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Art. 236

Norme transitorie relative al titolo IV

Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993 ; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validità.

Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all' atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

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