Codice della strada

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Art. 126 bis - Norma violata
Codice della strada
Titolo VII
Capo II
Disposizioni transitorie

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Art. 232

Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

I decreti di cui al comma 1, nonchè quelli previsti dall'art. 3 , comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

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