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Art. 42
Locazione e forma del contratto
La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
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