Edizioni Cartacee
Acquista i nostri codici
Art. 40
Responsabilità civile
La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Nota all'art. 40.
L'art. 2054 del codice civile è il seguente:
«2054. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [c.c. 2055].
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].».
Il testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile è il seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».
Nota all'art. 40.
L'art. 2054 del codice civile è il seguente:
«2054. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [c.c. 2055].
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].».
Il testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile è il seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».
Preparati ai Concorsi Pubblici
Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità, bandi in uscita e guide allo studio. Visita informazioneconcorsi.it per non perderti nessuna opportunità.