Codice civile

Art. 1
Art. 2
Capo I
Capo II
Libro primo
Libro secondo
Libro terzo
Libro quarto
Art. 1519 nonies - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206Abr.
Libro quinto
Art. 2409 quinquiesdecies - Revisione legale
Art. 2409 sexiesdecies - Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per il controllo sulla gestione
Art. 2409 noviesdecies - Norme applicabili e revisione legale
Art. 2545 quinquiesdecies - Controllo giudiziario
Art. 2545 sexiesdecies - Gestione commissariale
Art. 2545 octiesdecies - Sostituzione dei liquidatori
Libro sesto
Codice civile
Libro quinto
Titolo V
§ 3 del collegio sindacale

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Consiglio di gestione

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

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