Codice civile

Art. 1
Art. 2
Capo I
Capo II
Libro primo
Libro secondo
Libro terzo
Libro quarto
Art. 1519 nonies - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206Abr.
Libro quinto
Art. 2409 quinquiesdecies - Revisione legale
Art. 2409 sexiesdecies - Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per il controllo sulla gestione
Art. 2409 noviesdecies - Norme applicabili e revisione legale
Art. 2545 quinquiesdecies - Controllo giudiziario
Art. 2545 sexiesdecies - Gestione commissariale
Art. 2545 octiesdecies - Sostituzione dei liquidatori
Libro sesto
Codice civile
Libro quarto
Titolo III
§ 5 della vendita a termine di titoli di credito

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Art. 1532

Diritto di opzione

Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

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